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Esposizione dei prezzi in salone: che cosa chiede la legge a parrucchieri ed estetisti

Esposizione dei prezzi in salone: che cosa chiede la legge a parrucchieri ed estetisti

9 min di lettura

Dove appendere il listino e che cosa scriverci non lo stabilisce una legge sola: se ne occupano insieme lo Stato, la tua Regione e il tuo Comune. Le loro regole però convergono su un punto semplice: il cliente deve conoscere il prezzo prima che tu cominci, per intero e senza sorprese alla cassa.

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Per un salone il prezzo scritto è anche una promessa. Chi legge «piega» accanto a una cifra e poi si siede in poltrona si aspetta di pagare quella cifra; se alla cassa compare un supplemento mai nominato, la fiducia si incrina anche quando il lavoro è venuto benissimo. Le norme italiane guardano tutte allo stesso momento, quello che precede la decisione del cliente, e per questo si leggono bene insieme.

Qui trovi i tre livelli di regole, con la norma che dice ciascuna cosa, e come tradurli in pratica: un listino leggibile in salone, un «a partire da» che non inganna, una pagina di prenotazione online coerente con il cartello appeso alla parete. Dove una regola cambia da Comune a Comune non troverai una risposta inventata, ma l'ufficio a cui chiederla.

1. Chi fa le regole: Comune, Regione e Stato

Il livello più vicino al salone è anche il più antico. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, all'articolo 1, obbliga i Comuni a disciplinare «con apposito regolamento» le attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, compresi gli istituti di bellezza, e anche le leggi regionali lo presuppongono: quella toscana del 2013 chiede ai Comuni di adeguare i propri regolamenti (articolo 7). Diversi regolamenti comunali contengono proprio l'obbligo del listino. Quello di Napoli, approvato nel 2018 e modificato nel 2021, chiede all'articolo 16 di esporre la tabella delle tariffe praticate per ogni singola prestazione, ben visibile vicino alla cassa, insieme a un cartello con l'orario leggibile anche dall'esterno.

Sopra il Comune c'è la Regione. La legge 174/2005 sugli acconciatori si definisce all'articolo 1 una legge di «principi fondamentali», e la legge 1/1990 sulle estetiste chiede alle Regioni di dettare disposizioni ai Comuni per i loro regolamenti (articolo 5). Alcune Regioni hanno scritto l'obbligo direttamente in legge: in Toscana la legge regionale 29/2013 stabilisce all'articolo 4 che nei locali dell'acconciatore «devono essere esposte le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti», e prevede una sanzione per chi non lo fa.

Il terzo livello vale ovunque: il codice del consumo, cioè il decreto legislativo 206/2005, e il decreto legislativo 59/2010, che ha recepito la direttiva europea sui servizi. Non dicono dove appendere il cartello, dicono che cosa il cliente deve sapere e quando. Il passo pratico è uno solo: chiedi al SUAP del tuo Comune quale regolamento vale per la tua sede e leggi l'articolo sugli obblighi di esposizione, che spesso sta accanto a quello sull'orario. Se stai ancora aprendo, la sequenza delle pratiche è in aprire un salone da parrucchiere.

Il listino non è scritto per chi controlla: è scritto per il cliente che vuole sapere quanto pagherà prima di sedersi.

2. Dove e come esporre il listino in salone

La norma nazionale lascia a te la scelta del mezzo. Il decreto legislativo 59/2010, all'articolo 31, elenca le informazioni che chi presta un servizio fornisce «in tempo utile prima della stipula del contratto o in ogni caso prima della prestazione del servizio»: fra queste il nome e i recapiti dell'impresa, la partita IVA, le eventuali condizioni generali e il «prezzo del servizio, laddove esso è predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio». Puoi comunicarle di tua iniziativa, renderle accessibili sul luogo della prestazione o per via elettronica, a un indirizzo che comunichi, oppure inserirle nei documenti con cui presenti il servizio. Il regolamento del tuo Comune o la legge della tua Regione possono però essere più precisi, come a Napoli con la cassa e in Toscana con i locali.

Nella pratica un listino funziona quando lo si legge prima di sedersi. Mettilo all'accoglienza o vicino alla cassa, all'altezza degli occhi, con caratteri leggibili a un metro e mezzo. Scrivi i servizi con le parole che usa il cliente, non con i nomi dei prodotti: «colore radice», «taglio e piega capelli lunghi», «manicure con semipermanente». Aggiungi la data dell'ultimo aggiornamento, così nessuno discute su un prezzo vecchio, e tieni una copia stampata anche quando il listino è su uno schermo che può spegnersi.

Un caso particolare è l'affido di poltrona o di cabina, che alcuni regolamenti comunali disciplinano. Quello di Napoli chiede all'affidatario di esporre il proprio cartello prezzi per ogni trattamento, «anche in caso di prezzi identici» a quelli del titolare, e di rilasciare separatamente il proprio documento fiscale. Se nel tuo salone lavora una persona con un rapporto di questo tipo, verifica con il SUAP come deve comparire il suo listino.

3. Il prezzo finale: IVA compresa e supplementi scritti

Il cliente deve vedere il prezzo che pagherà, non una base da cui partire a fare i conti. Il codice del consumo chiama «invito all'acquisto» ogni comunicazione commerciale che indica caratteristiche e prezzo di un prodotto in modo da consentire l'acquisto (articolo 18), e per queste norme «prodotto» comprende anche i servizi. In un invito all'acquisto l'articolo 22 considera informazione rilevante «il prezzo comprensivo delle imposte»: ometterla o presentarla in modo oscuro può diventare una pratica commerciale ingannevole, su cui vigila l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (articolo 27). Un listino al pubblico si scrive quindi IVA compresa, quando la applichi, senza asterischi che rimandano a note in fondo.

Lo stesso vale per i supplementi. Se i capelli lunghi, il prodotto in più o un trattamento aggiuntivo cambiano il conto, scrivilo accanto al servizio, con l'importo o con il criterio. Il codice del consumo presume vessatoria, nei contratti con i consumatori, la clausola che stabilisce che il prezzo sia «determinato al momento della consegna o della prestazione» (articolo 33, comma 2, lettera n): un supplemento annunciato solo a lavoro finito va nella stessa direzione, ed è la prima abitudine da togliere. Per le lavorazioni in cui il materiale pesa molto, come la nail art, il ragionamento sui costi è in prezzi, materiale e nail art nel centro unghie.

Resta un criterio da scegliere con cura: su che cosa distingui i prezzi. Il codice delle pari opportunità (decreto legislativo 198/2006, articolo 55-ter) vieta ogni discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso nell'accesso a beni e servizi. Un listino costruito su lunghezza, tecnica e tempo, invece che su «donna» e «uomo», spiega ogni prezzo con il lavoro che richiede, e regge meglio a qualsiasi domanda. Per arrivare ai numeri partendo da costi e ore davvero vendibili puoi usare il calcolatore dei prezzi per parrucchieri.

4. «A partire da»: quando è onesto

Molti servizi di un salone non hanno un prezzo unico: un colore dipende da lunghezza e quantità di prodotto, un'extension dal numero di ciocche, un trattamento dalla condizione di partenza. La legge ne tiene conto. L'articolo 22 del codice del consumo ammette, quando la natura del servizio rende impossibile calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, di indicare «le modalità di calcolo del prezzo». E il decreto legislativo 59/2010, all'articolo 31, comma 3, obbliga chi presta il servizio a comunicare su richiesta, quando un prezzo predefinito non c'è, il costo del servizio, il metodo di calcolo oppure «un preventivo sufficientemente dettagliato».

Un «a partire da» è onesto quando rispetta tre condizioni. La cifra indicata corrisponde a un caso reale, quello più semplice, e non a un servizio che nessuno riceve mai a quel prezzo. Accanto c'è scritto che cosa fa salire il conto: capelli oltre le spalle, doppia applicazione, tonalizzazione. E prima di cominciare il cliente sente il prezzo del suo caso, detto a voce durante la consulenza o scritto nel messaggio di conferma.

Il momento più sicuro per fissare quel prezzo è la prenotazione stessa. Una conferma che ripete servizio, durata e prezzo indicativo toglie ogni dubbio a entrambe le parti e diventa il riferimento se più tardi qualcosa cambia. Testi pronti, con i campi per servizio e preavviso di disdetta, sono nei modelli di conferma e promemoria dell'appuntamento. Se durante il lavoro scopri che serve più prodotto o più tempo, fermati e chiedi prima di proseguire: un colore che a metà diventa più caro senza una parola è la discussione alla cassa più facile da evitare.

5. Sito, social e prenotazione online: lo stesso prezzo ovunque

Online valgono le stesse regole, con un'aggiunta. Una pagina di servizi con i prezzi, un post che presenta un trattamento con la sua cifra, una pagina di prenotazione in cui il cliente sceglie servizio e orario sono inviti all'acquisto, quando mostrano servizio e prezzo: il prezzo va indicato comprensivo delle imposte, e i supplementi con i loro criteri. Se la prenotazione online conclude già il contratto, entra in gioco anche l'articolo 49 del codice del consumo sui contratti a distanza, che fra le informazioni da dare prima chiede di nuovo «il prezzo totale» comprensivo delle imposte o, quando non si può calcolare in anticipo, le modalità di calcolo.

Il rischio vero online non è l'assenza del prezzo, è la contraddizione. Il listino alla parete aggiornato a gennaio, il sito fermo all'anno prima, la pagina di prenotazione con le durate copiate da un modello: chi trova tre cifre diverse tende a ricordare la più bassa, e la ricorda alla cassa. Tieni un unico elenco di servizi, con nome, durata e prezzo, e quando cambi un prezzo aggiornalo ovunque lo stesso giorno. La durata conta quanto il prezzo, perché una pagina che assegna mezz'ora a un colore da due ore rovina l'agenda prima ancora del conto.

Attenzione infine agli sconti. Il codice del consumo, fra le norme sui prezzi dei prodotti, chiede che ogni annuncio di riduzione indichi il prezzo precedente, cioè il prezzo più basso applicato nei trenta giorni prima della riduzione (articolo 17-bis). Se e come la regola valga per una promozione su un servizio del salone è una domanda per la tua associazione di categoria; mostrare accanto allo sconto il prezzo che hai davvero applicato fino al giorno prima è comunque la scelta più pulita.

Esporre i prezzi in salone richiede tre controlli. Primo: leggi il regolamento del tuo Comune e, se esiste, la legge della tua Regione, per sapere dove va il listino e che cosa deve contenere. Secondo: scrivi prezzi finali, IVA compresa quando la applichi, con i supplementi e i criteri che li fanno salire, e usa «a partire da» solo dove il prezzo dipende davvero dal caso. Terzo: fai in modo che listino, sito, social e pagina di prenotazione dicano la stessa cifra lo stesso giorno. Per i dubbi sul tuo caso concreto il primo indirizzo sono il SUAP e la tua associazione di categoria.

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